Non punibilità dell’uso collettivo di sostanze stupefacenti: si profila un contrasto nella giurisprudenza di legittimità
Cass. pen., Sez. VI, 26 gennaio 2011 (dep. 2 marzo 2011), n. 8366
Secondo la sentenza indicata, non è responsabile del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 chi acquisti e detenga sostanza stupefacente destinata ad essere consumata, in un luogo ed in tempi certi, da un gruppo predeterminato di soggetti, rientrando tale fattispecie nel concetto di “uso esclusivamente personale” di stupefacente che, in materia, funge da discrimine tra la responsabilità penale e quella esclusivamente amministrativa (artt. 73 comma 1 bis lett. a) e 75 d.P.R. 309/1990, come modificati dall'art. 4 bis d.l. 272/2005, conv. l. 49/2006).